Art. 1.

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2006, l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, concessa ai sordi, come definiti ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 95, è aumentata dell'importo di 142,99 euro per dodici mensilità.